Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
1. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana, i trattamenti economici accessori del personale delle polizie municipali, finanziati ai sensi dell'articolo 208, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.