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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.048.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
7.048.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Introduzione degli articoli 613.1 e 613.2 del codice penale)

  1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 613.1. – (Terrorismo di piazza). – Chiunque, nel corso di manifestazioni pubbliche, cagiona alle forze di polizia, ivi preposte in servizio di ordine e sicurezza pubblica, acute sofferenze fisiche o psichiche, ledendo l'onore della funzione svolta, anche con il lancio di oggetti o sputi o con il compimento di atti provocatori e di offesa rivolti alla persona, o mentre impediscono che venga messo in pericolo l'ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini o la commissione di delitti, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
   Se i fatti di cui al primo comma sono commessi nel corso di manifestazioni non preavvisate, o vietate o che si svolgono in violazione delle modalità prescritte dal Questore ai sensi dell'articolo 18 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni.
   La stessa pena si applica per analoghi fatti che avvengono nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che vi partecipano o assistono o, comunque, nelle immediate vicinanze di essi.
   Se dal fatto ne deriva una lesione personale grave, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate di un terzo. Se ne deriva una lesione gravissima le pene sono aumentate della metà.
   Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, le pene sono aumentate di due terzi. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.
   Art. 613.2. – (Istigazione a commettere il reato di terrorismo di piazza). – Fuori dai casi previsti dall'articolo 414, chiunque, nel corso di manifestazioni pubbliche, istiga a commettere il delitto di terrorismo di piazza, se l'istigazione non è colta ovvero se l'istigazione è colta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a sei anni.».

  1. Nei casi di cui all'articolo 613.1 del codice penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza, ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale, colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto.