Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
1. All'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3.1, primo periodo, sostituire le parole: «novanta giorni», con le seguenti: «trenta giorni»;
b) al comma 3.2, primo periodo, sostituire le parole: «novanta giorni», con le seguenti: «trenta giorni»;
c) al comma 3.3, sostituire le parole: «un anno», con le seguenti: «novanta giorni».