stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.038.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
7.038.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il trattenimento di cui al presente comma avviene in carcere e fino all'effettuazione dell'allontanamento quando il provvedimento di espulsione sia stato emesso ai sensi dell'articolo 13 comma 1, del presente decreto, ovvero ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 155 del 2005, ovvero ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c), del presente decreto. Lo straniero, gravato da provvedimento di espulsione, a qualunque titolo fermato o individuato sul territorio nazionale, e per il quale il provvedimento di espulsione sia stato emesso ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, è sottoposto a misura detentiva fino alla effettuazione dell'allontanamento».
   b) al comma 4, dopo le parole: «Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete» è aggiunto il seguente periodo: «Nei casi in cui lo straniero abbia già riportato in precedenza una condanna penale definitiva, il gratuito patrocinio a spese dello Stato non è ammesso»;
   c) al comma 5, dopo le parole: «La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni» è aggiunto il seguente periodo: «Nei casi in cui il provvedimento di espulsione, oggetto di convalida sia stato emesso ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del presente decreto, ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005, ovvero ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c) del presente decreto, il trattenimento avviene in carcere e fino all'effettuazione dell'allontanamento».
   d) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non è ammesso il gratuito pratrocinio a spese dello Stato».