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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.03.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
7.03.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia ai identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico)

  1. Il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, impegnato in servizi di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini durante le manifestazioni di piazza o sportive, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia, come integrate dal presente articolo.
  2. Il casco di protezione indossato dal personale delle Forze di polizia di cui al comma 1 deve riportare sui due lati e sulla parte posteriore un codice alfanumerico individuale che consenta l'identificazione dell'operatore che lo indossa.
  3. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il casco e i relativi codici individuali.
  4. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che impediscano l'identificazione dell'operatore. È fatto altresì divieto di indossare caschi assegnati ad altri operatori nonché di indossare fazzoletti ed altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio atti ad oscurare il codice identificativo, ovvero ad alterarlo o modificarne la sequenza.
  5. Il codice alfanumerico di cui al comma 2 sarà applicato altresì:
   a) all'uniforme indossata, nella parte superiore dell'uniforme o di altro indumento identificativo in modo da essere chiaramente visibile sia davanti che da tergo;
   b) sul gilet tattico.

  6. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 6.000, nonché le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza.
  7. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della Difesa, stabilisce con proprio decreto le modalità di tenuta del Registro di cui al comma 2.
  8. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impegnato in servizio di ordine pubblico, autorizzato per ragioni di servizio ad operare non in uniforme, è fatto comunque divieto di indossare indumenti o segni distintivi che lo possano qualificare come appartenente alla stampa o ai servizi di pubblico soccorso, quali medici, paramedici e vigili del fuoco.
  9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per Tarmo 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.