Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo n. 168-bis del Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398))
1. All'articolo 168-bis del Codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo le parole: «del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «ad eccezione delle lettere a) e b)»;