Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo 333 del Codice di Procedura Penale (decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 477))
1. All'articolo 333, comma 2, del Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
le parole: «a un ufficiale di polizia giudiziaria» sono sostituite con: «alla polizia giudiziaria».