Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo n. 336 del Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398))
1. All'articolo 336 del Codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, le parole: da sei mesi a cinque anni sono sostituite dalle seguenti: da quattro a dieci anni;
al comma due la parola: tre è sostituita dalla seguente sei;
è inserito, infine, il seguente comma: La pena è della reclusione da cinque a venti anni se la violenza o minaccia è commessa con armi.