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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.020.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
7.020.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo n. 336 del Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398))

  1. All'articolo 336 del Codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 1, le parole: da sei mesi a cinque anni sono sostituite dalle seguenti: da quattro a dieci anni;
   al comma due la parola: tre è sostituita dalla seguente sei;
   è inserito, infine, il seguente comma: La pena è della reclusione da cinque a venti anni se la violenza o minaccia è commessa con armi.