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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.02.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
7.02.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Codice identificativo degli operatori in servizio di ordine pubblico)

  1. Gli operatori delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 10 aprile 1981, n. 121, impegnati in servizio di ordine pubblico, devono esporre un codice alfanumerico individuale, di materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 15 metri o in condizioni di scarsa illuminazione, finalizzato a consentire l'immediata identificazione dell'operatore che lo indossa durante il servizio di ordine pubblico in relazione al reparto di appartenenza. Il codice è presente sui due lati e sulla parte posteriore del casco di servizio, nella parte superiore dell'uniforme, sia sul petto che sul dorso, e sul corpetto protettivo.
  2. Per gli agenti esonerati dall'obbligo di indossare l'uniforme, l'identificativo alfanumerico dovrà essere apposto sui dispositivi di riconoscimento da questi utilizzati.
  3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri generali concernenti l'obbligo di utilizzo e le modalità d'uso del codice di cui al comma 1, prevedendo specificamente che l'attribuzione del suddetto codice identificativo avvenga secondo criteri di casualità e rotazione per ciascun servizio, nonché le modalità di tenuta del registro delle assegnazioni.
  4. È vietato al personale in servizio di ordine pubblico l'uso di caschi e uniformi assegnati ad operatori di altro reparto, secondo quanto determinato dal decreto di cui al comma 2, nonché di indossare fazzoletti ed altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio atti ad oscurare il codice identificativo, ovvero ad alterarlo o modificarne la sequenza.
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 4 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 2.500, nonché la sanzione disciplinare prevista dall'ordinamento di appartenenza.