Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Modifica al Codice di Procedura Penale (decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 477)
Al Codice di procedura penale, dopo l'articolo 370 è inserito il seguente:
«Art. 370-bis. – (Indagini tecnico-scientifiche) – 1. Il pubblico ministero può delegare l'esecuzione di indagini e accertamenti tecnico-scientifici ai servizi di investigazione scientifica istituiti presso i servizi centrali e territoriali di polizia giudiziaria.
2. Se le indagini e gli accertamenti di cui al comma 1 comportano modificazioni irreversibili dello stato dei luoghi o delle cose, si applicano le garanzie di cui all'articolo 360.
3. Le spese per le attività di cui al comma 1 sono equiparate a quelle per la consulenza tecnica e la perizia.».