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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.016.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
7.016.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifica al Codice di Procedura Penale (decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 477)

   Al Codice di procedura penale, dopo l'articolo 370 è inserito il seguente:
  «Art. 370-bis. – (Indagini tecnico-scientifiche) – 1. Il pubblico ministero può delegare l'esecuzione di indagini e accertamenti tecnico-scientifici ai servizi di investigazione scientifica istituiti presso i servizi centrali e territoriali di polizia giudiziaria.
   2. Se le indagini e gli accertamenti di cui al comma 1 comportano modificazioni irreversibili dello stato dei luoghi o delle cose, si applicano le garanzie di cui all'articolo 360.
   3. Le spese per le attività di cui al comma 1 sono equiparate a quelle per la consulenza tecnica e la perizia.».