Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo 267 del Codice di Procedura Penale (decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 477))
1. All'articolo 267, comma 4, del Codice di procedura penale le parole: «avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria» sono sostituite con le seguenti: «avvalendosi di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria».