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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.01.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
7.01.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Codice identificativo e dotazioni degli operatori delle Forze di Polizia in servizio di ordine pubblico)

  1. I caschi di servizio del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impegnato nelle attività di ordine pubblico sono dotate di bodycam, che sono accese al momento dell'inizio del servizio e spente al momento del termine effettivo dello stesso. Le riprese sono registrate su schede di memoria vergini assegnate agli agenti all'inizio del servizio. Al termine del servizio le schede sono consegnate al responsabile del reparto.
  2. Le videocamere e le schede di memoria sono contraddistinte da un numero seriale trascritto in un apposito registro che riporti il giorno, l'orario, la qualifica e il nominativo del dipendente che firma la presa in carico e la restituzione della bodycam.
  3. Le norme attuative di quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, compresa la conservazione delle riprese ai sensi del Regolamento 2016/679/UE in materia di protezione dei dati personali, sono adottate previo parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze.
  4. Gli operatori delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 10 aprile 1981, n. 121, impegnati in servizio di ordine pubblico, devono esporre un codice alfanumerico individuale, di materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 15 metri o in condizioni di scarsa illuminazione, finalizzato a consentire l'immediata identificazione dell'operatore che lo indossa durante il servizio di ordine pubblico in relazione al reparto di appartenenza. Il codice è presente sui due lati e sulla parte posteriore del casco di servizio, nella parte superiore dell'uniforme, sia sul petto che sul dorso, e sul corpetto protettivo.
  5. Per gli agenti esonerati, dall'obbligo di indossare l'uniforme, l'identificativo alfanumerico dovrà essere apposto sui dispositivi di riconoscimento da questi utilizzati.
  6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri generali concernenti l'obbligo di utilizzo e le modalità d'uso del codice di cui al comma 1, prevedendo specificamente che l'attribuzione del suddetto codice identificativo avvenga secondo criteri di casualità e rotazione per ciascun servizio, nonché le modalità di tenuta del registro delle assegnazioni.
  7. È vietato al personale in servizio di ordine pubblico l'uso di caschi e uniformi assegnati ad altri operatori, secondo quanto determinato dal decreto di cui al comma 2, nonché di indossare fazzoletti ed altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio atti ad oscurare il codice identificativo, ovvero ad alterarlo o modificarne la sequenza.
  8. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 4 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 2.500, nonché la sanzione disciplinare prevista dall'ordinamento di appartenenza.
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per il 2019 e in 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dell'interno.