Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso Art. 5-bis, aggiungere il seguente:
Art. 5-ter. Fuori dai casi di cui agli articoli 336, 337 e 338 del codice penale, chiunque nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, per opporsi al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che richiesti gli prestano assistenza, utilizza scudi o altri oggetti di protezione passiva ovvero materiali imbrattanti o inquinanti è punito con la reclusione da uno a tre anni.