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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.2.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
6.2.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 5-bis. – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato fuori dai casi di cui all'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone o l'integrità delle cose, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni;».
   «Art. 5-ter. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dai casi di cui all'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».

ident. 6.9.