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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.12.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
6.12.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 5:
    1. al primo comma, primo periodo, le parole: «senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto» sono sostituite con la seguente: «e»; al primo comma, secondo periodo, le parole: «di manifestazioni» sono sostituite con le seguenti: «della partecipazione a manifestazioni»; al primo comma, secondo periodo, dopo le parole: «che tale uso comportino» sono aggiunte le seguenti: «senza giustificato motivo.»;
    2. al secondo comma le parole: «da 1000 a 2000 euro» sono sostituite con le seguenti: «da 500 a 1000»;
    3. dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Qualora il fatto è commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro».

  Conseguentemente, alla lettera b), capoverso Art. 5-bis:
   a) sopprimere le parole: in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone o l'integrità delle cose;
   b) sostituire le parole: gas visibile o con le seguenti: gas visibile,;
   c) sostituire le parole: contundenti o, comunque, atti ad offendere, con le seguenti: in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone;
   d) sostituire le parole: uno a quattro anni con: sei mesi a tre anni.