Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Sanzione per violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi durante manifestazioni)
1. Chiunque violi i divieti di stazionamento o di occupazione di spazi durante manifestazioni in luogo pubblico non autorizzate o non segnalate al questore, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300.