Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3, è in fine aggiunto il seguente periodo: «I soggetti di cui al comma 1 possono registrare i documenti richiesti fino a 24 ore precedenti all'arrivo, anche per i soggiorni superiori alle 24 ore».