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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.7.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
5.7.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

  Al testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Qualora nelle riunioni di cui al presente articolo siano commessi i reati di cui agli articoli 635 e 419 del codice penale i contravventori di cui ai commi terzo e quinto sono puniti con la reclusione fino a un anno.»;
   b) all'articolo 24 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Nel caso di riunioni non preavvisate o autorizzate la pena per i contravventori è della reclusione fino a un anno.».