Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
Al testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Qualora nelle riunioni di cui al presente articolo siano commessi i reati di cui agli articoli 635 e 419 del codice penale i contravventori di cui ai commi terzo e quinto sono puniti con la reclusione fino a un anno.»;
b) all'articolo 24 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nel caso di riunioni non preavvisate o autorizzate la pena per i contravventori è della reclusione fino a un anno.».