Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3, dopo le parole «successive all'arrivo,» sono inserite le seguenti: «ed entro 6 ore nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore mediante collegamento tra sistemi informatici».