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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.6.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
5.6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

  1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3, dopo le parole «successive all'arrivo,» sono inserite le seguenti: «ed entro 6 ore nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore mediante collegamento tra sistemi informatici».