Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti per i delitti di omicidio e lesioni contro il personale in servizio presso le strutture penitenziarie)
1. All'articolo 576, primo comma, numero 5-bis), del codice penale, dopo le parole «ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza», sono inserite le seguenti: «o personale in servizio presso strutture penitenziarie».