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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.5.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
2.5.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 6-bis con il seguente:
  «6-bis. Salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale, i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter. In caso di violazioni accertate del divieto di ingresso, traffico o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante e, ove possibile all'armatore e al proprietario della nave, si applica, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a 2.000. All'irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689».