stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.19.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
2.19.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
   a) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  «6-bis. Salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale e i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter. In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante e, ove possibile, all'armatore e al proprietario della nave, si applica a ciascuno di essi, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250.000 a euro 500.000, nonché la sanzione accessoria della confisca della nave, procedendo immediatamente a sequestro cautelare. Alle navi confiscate, si applica quanto previsto dai commi 8 e seguenti. È altresì disposta la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana, inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. La violazione di cui al secondo periodo comporta per il comandante il divieto d'accesso alle acque territoriali italiane per anni 5.
   All'irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 8-bis.».