Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comma 5, dopo il periodo: «La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni» è aggiunto il seguente: «Nei casi in cui il provvedimento di espulsione, oggetto di convalida, sia stato emesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1 e comma 2, lettera c), del presente decreto ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge n. 155 del 2005, il trattenimento avviene in carcere e fino all'effettuazione dell'allontanamento.».