Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 4, dopo il terzo periodo: «Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete», è aggiunto il seguente: «Nei casi in cui lo straniero abbia già riportato in precedenza una condanna penale definitiva, il gratuito patrocinio a spese dello Stato non è ammesso.».