Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 1 aggiungere il seguente periodo: «Il trattenimento di cui al presente comma avviene in carcere e fino all'effettuazione dell'allontanamento quando il provvedimento di espulsione sia stato emesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1 e comma 2, lettera c), del presente decreto ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 155/2005. Lo straniero, gravato da provvedimento di espulsione, a qualunque titolo fermato o individuato sul territorio nazionale, e per il quale il provvedimento di espulsione sia stato emesso ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, è sottoposto a misura detentiva fino alla effettuazione dell'allontanamento.».