Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:
Art. 2-bis.
(Misure per l'attuazione dei rimpatri)
1. Entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il Governo avvia i negoziati per la definizione di forme di cooperazione e la revisione degli accordi internazionali necessari per l'attuazione delle politiche di rimpatrio, in sede di prima applicazione, entro 4 mesi dall'avvio dei negoziati il Governo relaziona le Camere circa le iniziative assunte e lo stato di attuazione delle politiche di rimpatrio. Successivamente, il Governo presenta la relazione di cui al periodo precedente entro il 1o giugno di ogni anno.