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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.05.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
2.05.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «o di tutela ambientale» sono aggiunte le seguenti: «o ad associazioni e fondazioni che ne abbiano formulato espressamente richiesta per fini di interesse pubblico o per finalità sociali o culturali.»;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti affidatari in custodia giudiziale dei mezzi di trasporto, al momento della cessazione dell'esigenza che ha giustificato la richiesta danno tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria procedente e, in caso di assenza di ulteriori richieste di affidamento da parte dei soggetti legittimati, provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni assegnate dandone tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria procedente.»;
   b) al comma 8-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva la possibilità, per fini di interesse generale o per finalità sociali o culturali, di valutare eventuali istanze di affidamento tardive.»;
   c) al comma 8-quinquies:
    1) al primo periodo, dopo la parola: «assegnati», sono aggiunte le seguenti: «in via prioritaria» e, dopo le parole: «o trasferiti all'ente» sono aggiunte le seguenti: «o ad associazioni e fondazioni»;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti richiedenti di cui al presente comma provvedono, con oneri a proprio carico, allo smaltimento, al momento della cessazione dell'esigenza che ha giustificato la richiesta, delle imbarcazioni assegnate o trasferite, dandone tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria procedente».