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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.019.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
2.019.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Istituzione del Registro pubblico delle moschee e disposizioni in materia di imam)

  1. Al fine di assicurare il rispetto delle esigenze di trasparenza e di sicurezza è istituito presso il Ministero dell'interno il Registro pubblico delle moschee presenti nel territorio nazionale, di seguito denominato «Registro».
  2. Coloro che esercitano la funzione di imam o sono comunque responsabili della direzione del luogo di culto chiedono al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel Registro, mediante apposita domanda presentata alla prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è ubicato il luogo di culto, secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
  3. Nelle moschee e in qualunque altro luogo in cui si svolgono sermoni è obbligatorio l'uso della lingua italiana.
  4. Chi intende esercitare la funzione di imam o, comunque, di guida spirituale all'interno delle moschee o di altri luoghi, anche occasionalmente, adibiti al culto, è altresì tenuto a comunicare immediatamente l'inizio dell'attività alla prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è ubicato il luogo di culto.
  5. Chi già esercita le funzioni di cui al comma 4 è tenuto alla comunicazione ivi prevista entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  6. La violazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 è punita con la reclusione fino a otto mesi e con la multa da 800 a 1.500 euro.
  7. Per esigenze di pubblica sicurezza, il prefetto può in qualsiasi momento disporre ispezioni nelle moschee e in qualunque altro luogo, anche occasionalmente, adibito a culto.
  8. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure e le modalità di attuazione del presente articolo.