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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.012.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
2.012.

  Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente

Art. 2-bis.

  1. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è così sostituito:
  «3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. Nondimeno, anche nei casi di diniego del nulla osta, se il questore ravvisa la sussistenza di condizioni straordinarie di necessità e urgenza, dispone comunque, con atto motivato, l'espulsione nelle quarantotto ore successive. In caso di diniego del nulla osta, e salva la diversa determinazione del questore di cui al periodo precedente, l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali, e comunque per un periodo massimo non superiore a un anno. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14».