Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di accesso alle banche dati presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994 n. 634, dopo le parole: «amministrazioni centrali e periferiche dello Stato» sono aggiunte le seguenti parole: «nonché gli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di Polizia Locale».