Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
1. All'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, al comma 1, le parole: «, nonché quelli con popolazione superiore a centomila abitanti possono» sono sostituite dalla seguente: «devono».