Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni o denunce, anche in forma anonima, di episodi di violenza oppure di teppismo o di razzismo avvenuti nel corso di manifestazioni sportive.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo quantificato in 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.