Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
1. Le società ovvero i proprietari o i gestori degli impianti sportivi sono tenuti, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere favorevole del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubbliche, ad eliminare le recinzioni che separano gli spalti dal terreno di gioco.