Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 52 è aggiunto il seguente comma:
«Non può essere citato in giudizio, nell'ambito di un procedimento civile per il risarcimento dei danni, colui che ha agito per difendere la propria o l'altrui incolumità o i beni propri o altrui in presenza delle condizioni di cui al presente articolo».