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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.07.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
16.07.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Responsabilità oggettiva delle società sportive per i danni cagionati alle Forze di polizia)

  1. Le società sportive rispondono oggettivamente per i danni cagionati dai tifosi al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di ordine e sicurezza pubblica.
  2. I soggetti proprietari di impianti calcistici sono obbligati a istituire presso gli stadi di calcio del campionato di serie A camere di sicurezza per la custodia degli arrestati e dei fermati da parte delle Forze di polizia.