Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Responsabilità oggettiva delle società sportive per i danni cagionati alle Forze di polizia)
1. Le società sportive rispondono oggettivamente per i danni cagionati dai tifosi al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di ordine e sicurezza pubblica.
2. I soggetti proprietari di impianti calcistici sono obbligati a istituire presso gli stadi di calcio del campionato di serie A camere di sicurezza per la custodia degli arrestati e dei fermati da parte delle Forze di polizia.