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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.03.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
16.03.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 7-bis del decreto legislativo 10 agosto 2000 n. 267)

  L'articolo 7-bis del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 7-bis.

(Sanzioni amministrative)

   1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 1.000 euro.
   1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.
   1-ter. Alle violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo si applica, laddove prevedibile, la sanzione accessoria del rispristino dello stato dei luoghi per le fattispecie previste dai Regolamenti di Polizia Urbana.
   2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi, dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
   3. Gli Enti Locali con regolamento di contabilità e per fattispecie specificatamente indicate nei propri regolamenti possono prevedere in caso di contestazione immediata della violazione la possibilità del pagamento in misura ridotta della sanzione direttamente nelle mani dell'organo accertatore, sempre che il trasgressore vi provveda inderogabilmente mediante strumenti di pagamento elettronici, la cui tracciabilità possa in qualunque momento essere verificata».

ident. 16.09.