stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.01.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
16.01.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 165 del codice penale e all'articolo 115-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di legittima difesa)

  1. All'articolo 165 del codice penale, il sesto comma è sostituito dal seguente:
  «Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 624-bis e 628, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.»;

  2. All'articolo 115-bis, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «commi secondo, terzo e quarto,», ovunque ricorrono, sono soppresse.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.