Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifiche agli articoli 380, 381 e 383 del codice di procedura penale, in materia di arresto in flagranza per il delitto di violazione di domicilio)
1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
« m-quinquies) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, commi primo e secondo, del codice penale».
2. La lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è abrogata.
3. Il comma 1 dell'articolo 383 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«1. Nei casi previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, o quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza».