Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
1. All'articolo 48 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 8-ter è sostituito dal seguente:
8-ter. Le aziende confiscate in via definitiva sono destinate, con provvedimento dell'Agenzia, entro sei mesi dalla confisca, alla vendita mediante procedura ad evidenza pubblica. Qualora detta procedura vada deserta, l'Agenzia procede mediante procedura negoziata senza bando ovvero procedura competitiva con negoziazione, in conformità alla normativa di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel caso in cui anche tali procedure abbiano esito negativo, l'Agenzia, nei successivi trenta giorni, dà inizio alla procedura di liquidazione dell'azienda confiscata.