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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.7.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/07/2019  [ apri ]
13.7. (nuova formulazione)

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:
   5) al comma 8-bis dopo le parole: «se il soggetto» e prima delle parole: «ha dato prova» sono aggiunte le seguenti: «ha adottato condotte di ravvedimento operoso, quali la riparazione integrale del danno eventualmente prodotto, mediante il risarcimento anche in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, o la concreta collaborazione con l'autorità di polizia o con l'autorità giudiziaria per l'individuazione degli altri autori o partecipanti ai fatti per i quali è stato adottato il divieto di cui al comma 1 o lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e senza oneri a carico della finanza pubblica, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni».