Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni».