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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.17.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
13.17.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente comma:
  «1-ter. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo nazionale di garanzia, con una dotazione iniziale di euro 500.000 volto a indennizzare soggetti pubblici o a partecipazione pubblica che in occasione, nel corso o durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, anche a carattere sportivo, subiscono danni al loro patrimonio per reati i cui autori non sia stato possibile individuare. Con decreto ministeriale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono definiti i criteri per la ripartizione del suddetto Fondo».

ident. 13.18.