Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:
1-quater. Chiunque abbia posto in essere comportamenti violenti in ambito sportivo o comunque riferibili ad aventi sportivi, contro appartenenti alle forze dell'ordine o al personale addetto al servizio di accoglienza (steward), è sottoposto dal questore territorialmente competente nel luogo ove è stata commessa la violazione, alla misura amministrativa del divieto di accesso ad ogni manifestazione sportiva per un periodo non inferiore a 10 anni.