Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Sicurezza nel corso di manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico)
1. Fuori dai casi di cui agli articoli 336, 337 e 338 del codice penale, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, per opporsi al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che richiesti gli prestano assistenza, utilizza scudi o altri oggetti di protezione passiva ovvero materiali imbrattanti o inquinanti è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Conseguentemente, il titolo del Capo III è sostituito dal seguente: disposizioni urgenti in materia di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.