Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Modifiche alla legge 7 luglio 2016, n. 122)
1. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 2, aggiungere il seguente comma:
«2-bis. Ferme restando le destinazioni già previste, la dotazione di cui al comma 2 è altresì incrementata da una quota annua non superiore a euro 50 milioni, individuata annualmente con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 767, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;
b) dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente articolo:
«Art. 14-bis. – (Autorità di assistenza delle vittime). – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l'Autorità di assistenza per le vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti per garantire loro i necessari servizi di assistenza e di supporto, per fornire informazioni generali, d'orientamento sulla richiesta d'indennizzo, per l'accertamento, liquidazione e il pagamento degli indennizzi.
2. Il Direttore dell'Autorità è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia.».