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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.065.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
12.065.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disciplina dell'attività di recupero crediti)

  1. L'esercizio dell'attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi è subordinato al rilascio della licenza del questore, previo accertamento del possesso dei requisiti stabiliti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e, in particolare, dagli articoli 9 e 11 del medesimo testo unico.
  2. Le agenzie che svolgono attività di tutela e di recupero dei crediti nei confronti di imprese operanti in Italia o di persone fisiche ovvero di un altro soggetto contrattualmente obbligato che sono presenti nel territorio nazionale, anche se aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea ovvero in uno Stato non appartenente all'Unione europea, devono munirsi della licenza prevista dal comma 1. È ammessa la rappresentanza.
  3. L'esercizio dell'attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi comprende le seguenti attività:
   a) ogni attività di contatto finalizzata al sollecito e al recupero del credito che comporti qualsiasi rapporto telefonico, epistolare, informatico, telematico, digitale, domiciliare o similare con l'obbligato, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dei provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;
   b) ogni altra attività connessa e strumentale, comprese le seguenti:
    1) effettuazione di verifiche avvalendosi della consultazione di pubblici registri, ovvero acquisendo informazioni presso fonti private, nel rispetto della normativa vigente, con le cautele previste dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dai provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali. L'acquisizione dei dati deve avvenire secondo il principio di pertinenza e per esclusiva finalità del recupero dei crediti ed è preclusa ogni attività di natura puramente investigativa o di informazione commerciale, per la quale l'ordinamento preveda l'obbligo di munirsi di un diverso titolo autorizzatorio;
    2) delega transattiva, incasso e ogni altra attività connessa, richiesta dal soggetto mandante ovvero per conto e in nome dello stesso. Ai fini della trasparenza delle operazioni, l'agenzia di recupero dei crediti è tenuta a istituire un conto corrente esclusivamente destinato alla gestione degli incassi acquisiti direttamente in nome e per conto dei soggetti mandanti. La giacenza dovuta ai tempi necessari alla contabilizzazione e alla verifica del buon fine degli incassi esclude il diritto dei soggetti mandanti di chiedere gli interessi sulle somme riscosse ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1714 del codice civile e non costituisce concessione di credito;
    3) attività di consulenza per la valutazione della recuperabilità o no dei crediti;
    4) redazione della relazione di inesigibilità dei crediti nell'ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero. La relazione negativa può essere utilizzata ai fini della deducibilità fiscale delle perdite, purché dalla stessa siano obiettivamente identificabili i crediti presi in esame, l'attività svolta ai fini del recupero e le motivazioni per cui l'inesigibilità sia divenuta definitiva a causa di un'oggettiva situazione di illiquidità finanziaria e di incapienza patrimoniale del debitore;
    5) servizio, svolto per conto del creditore, di ricerca e d'individuazione del bene locato da ritirare, richiesta di riconsegna al soggetto che lo detiene, nonché servizio di ritiro in conformità alla normativa vigente e riconsegna al creditore che ne sia il legittimo proprietario ovvero redazione della relazione scritta in caso di esito negativo dell'attività svolta;
    6) servizio, svolto per conto del creditore, di intimare ai soggetti debitori l'esecuzione di prestazioni concordate tra le parti in sostituzione del pagamento, quale l'esecuzione di rese di merce.

  4. L'attività delle imprese di tutela e di recupero dei crediti comprende anche l'acquisto pro soluto, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, di crediti considerati irrecuperabili dal cedente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53.
  6. Alle imprese di tutela e di recupero dei crediti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24-bis, commi 5, 6 e 11, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
  7. Fatte salve le disposizioni di legge che riservano talune attività agli avvocati iscritti nell'apposito albo, le imprese che svolgono attività di tutela e di recupero dei crediti, titolari della licenza di cui alla presente legge, possono coordinare e gestire i servizi connessi al recupero giudiziale dei crediti, con facoltà di indicare ai soggetti mandanti il nominativo dell'avvocato che può provvedere allo svolgimento dell'incarico giudiziario e fatta salva la discrezionale facoltà dei soggetti mandanti stessi di conferire o no il relativo mandato. Nel medesimo ambito di coordinamento e di gestione, il mandato all'avvocato può essere conferito sia dalle agenzie di tutela e di recupero dei crediti in nome e per conto dei soggetti mandanti, giusta procura appositamente rilasciata da queste ultime, sia dai soggetti mandanti in via diretta.
  8. Al fine di fornire gli strumenti più idonei per lo svolgimento dell'attività di tutela e di recupero dei crediti e ai soli fini del rintraccio del debitore, le imprese in possesso della licenza di cui alla presente legge sono autorizzate ad accedere, in regime di convenzione, all'anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché alla banca di dati gestita dalla società Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa per il furto d'identità, sempre in regime di convenzione.
  9. I dati acquisiti ai sensi del comma 6 devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
  10. Il titolare di un'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi deve essere in possesso, al momento della richiesta della licenza di cui alla presente legge, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo equipollente.
  11. Il progetto organizzativo delle imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi è predisposto dal soggetto che richiede la licenza di cui alla presente legge ed è presentato unitamente all'istanza di autorizzazione della quale costituisce parte integrante.
  12. Il progetto organizzativo deve illustrare dettagliatamente:
   a) il luogo dove l'imprenditore intende stabilire la sede principale, intendendo per tale la sede presso la quale hanno effettivo svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'impresa;
   b) i requisiti del soggetto richiedente e la forma giuridica con la quale intende svolgere l'attività;
   c) la tipologia dei servizi che il soggetto richiedente intende svolgere;
   d) la tariffa delle operazioni;
   e) i requisiti di qualità, tra cui le certificazioni di qualità e l'adesione e il rispetto dei codici di condotta riconosciuti dalle principali associazioni di categoria;
   f) il personale che il soggetto richiedente intende impiegare, distinguendo l'eventuale e non obbligatoria nomina di uno o più rappresentanti ai quali è conferito il relativo potere di rappresentanza previsto dalla presente legge e che devono possedere gli stessi requisiti professionali e di capacità tecnica prescritti per il titolare della licenza. Il loro nominativo deve essere espressamente specificato e oggetto di approvazione da parte del questore che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso di decesso ovvero di impedimento del titolare della licenza, l'attività di tutela e di recupero dei crediti può comunque essere svolta sotto la direzione e il coordinamento di uno dei rappresentanti. I rappresentanti possono essere revocati o sostituiti dal titolare della licenza in ogni momento con contestuale comunicazione scritta alla questura competente e richiesta di approvazione in caso di sostituzione con un nuovo nominativo. Il titolare della licenza e i rappresentanti sono tenuti a frequentare periodici corsi di aggiornamento e di qualificazione al fine di garantire la conoscenza e il rispetto della normativa vigente. Il titolare della licenza è tenuto a comunicare preventivamente alla questura che ha rilasciato la licenza l'elenco dei propri agenti di esazione, intendendo per tali le persone fisiche incaricate dalle imprese esercenti attività di recupero dei crediti che effettuano tale attività presso la sede, il domicilio, la residenza o la dimora del debitore, indicandone il rispettivo ambito territoriale. Gli agenti di esazione sono tenuti a esibire copia della licenza a ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti per la quale operano;
   g) la disponibilità economico-finanziaria per la realizzazione del progetto organizzativo e per l'assolvimento degli oneri di legge, che può essere attestata dalla presentazione di una cauzione pari a euro 20.000 rilasciata anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa;
   h) la dotazione di tecnologie e di attrezzature per lo svolgimento dei servizi, quali server, computer, fax, software e sistemi di sicurezza informatica.

  13. La licenza per lo svolgimento dell'attività di tutela e di recupero dei crediti rilasciata ai sensi della presente legge dal questore competente, avuto riferimento al luogo dove è stata stabilita la sede legale dell'impresa, autorizza il titolare medesimo a operare su tutto il territorio nazionale. L'eventuale attivazione di sedi secondarie, anche in territorio estero, deve essere notificata al questore che ha rilasciato la licenza.
  14. La verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'attività di tutela e di recupero dei crediti è demandata esclusivamente all'autorità di pubblica sicurezza, che può provvedere alla sospensione o alla revoca della licenza nelle ipotesi previste dal testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento per l'esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché dalla restante normativa vigente.
  15. Il titolare della licenza di cui alla presente legge e i rappresentanti, se nominati, hanno l'obbligo di frequentare periodici corsi di aggiornamento e di qualificazione con cadenza triennale al fine di garantire la conoscenza e il rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti in materia di attività di recupero dei crediti per conto di terzi, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, della normativa antiriciclaggio, della normativa sulla gestione dei sistemi di informazione creditizia, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché dei principali provvedimenti finalizzati alla tutela della riservatezza del debitore. I corsi sono organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle regioni secondo le procedure individuate dal Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.
  16. Il titolare della licenza e i rappresentanti, se nominati, hanno il compito di fornire le corrette indicazioni operative al personale sottoposto, per il quale non vige l'obbligo di possedere i requisiti previsti per il titolare della licenza e per i rappresentanti.
  17. Le imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti hanno l'obbligo di presentare con cadenza triennale al questore che ha rilasciato la licenza anche la certificazione attestante la partecipazione ai corsi di aggiornamento e di qualificazione di cui al comma 13.
  18. Per i requisiti formativi previsti dal presente articolo la fase transitoria è stabilita in trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  19. Le imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti sono obbligate a tenere un registro giornale degli affari. L'obbligo si considera assolto, oltre che con la modalità cartacea, anche qualora l'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti abbia adottato il sistema di registrazione relativo all'Archivio unico informatico (AUI), ottemperando agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
  20. L'obbligo di tenuta del registro giornale degli affari si considera altresì assolto anche per le imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti che si muniscono di un programma informatico aziendale, diverso dall'AUI, che consenta la registrazione delle operazioni e dei dati, secondo le seguenti modalità:
   a) contenuto. Il registro giornale degli affari deve indicare:
    1) se il committente è una persona fisica: il nome, il cognome, il codice fiscale, il domicilio e gli estremi del documento d'identità; se il committente è una persona giuridica o un ente: la denominazione o la ragione sociale, la sede legale e la partita dell'imposta sul valore aggiunto, nonché il nome, il cognome, il codice fiscale, il domicilio e gli estremi del documento d'identità del sottoscrittore;
    2) la data di instaurazione del rapporto;
    3) l'importo previsto nel contratto. In caso di contratti con prestazioni continuative e non occasionali non è necessario indicare né la specie dell'affare o dell'operazione, né l'esito degli stessi ed è sufficiente richiamare gli estremi e le condizioni specifiche del contratto;
   b) tempi di inserimento. I dati devono essere inseriti nel registro giornale degli affari entro trenta giorni dalla data di instaurazione del rapporto continuativo ovvero dal giorno del conferimento dell'incarico;
   c) formati. Per l'inserimento informatico delle annotazioni devono essere adottati formati che possiedano almeno i requisiti di leggibilità, interscambiabilità, non alterabilità durante le fasi di accesso e di conservazione, immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura. In via preferenziale devono essere adottati i formati XML, PDF-A, HTML, TIFF o formati equipollenti;
   d) sistema di gestione informatica del protocollo. Il sistema operativo dell'elaboratore, su cui è realizzato il sistema di gestione informatica del registro giornale degli affari, deve assicurare:
    1) la protezione delle credenziali di accesso relative a ciascun utente nei confronti degli altri;
    2) la garanzia di accesso alle risorse esclusivamente agli utenti abilitati;
    3) la registrazione delle attività rilevanti ai fini della sicurezza;
    4) la protezione delle annotazioni da modifiche non autorizzate;
    5) il controllo differenziato dell'accesso alle risorse del sistema per ciascun utente o gruppi di utenti, il tracciamento di qualsiasi evento di modifica delle informazioni trattate e l'individuazione del suo autore;
    6) la conformità del sistema operativo alle disposizioni di cui alla presente lettera mediante attestazione del titolare della licenza corredata di idonea documentazione;
   e) registro informatico. Al fine di garantire l'immodificabilità delle registrazioni effettuate, il contenuto del registro giornale degli affari deve essere riversato:
    1) al termine della giornata lavorativa su supporti riscrivibili;
    2) ogni trenta giorni su supporto non riscrivibile;
    3) trimestralmente su supporto non riscrivibile e conservato a cura del titolare della licenza. Alla chiusura delle registrazioni il contenuto annuale del registro deve essere riversato su un supporto informatico non riscrivibile;
   f) sicurezza fisica dei documenti. Il titolare della licenza deve garantire la puntuale esecuzione delle operazioni di backup dei dati e dei documenti registrati. La copia di backup dei dati e dei documenti deve essere conservata a cura del titolare della licenza presso la sede principale dell'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti;
   g) gestione della riservatezza. Il titolare della licenza ha l'obbligo di predisporre un mansionario contenente le regole per l'accesso al registro giornale degli affari da parte degli incaricati ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il servizio informatico deve assicurare la variazione sistematica delle password assegnate agli utenti per l'accesso alle funzioni del sistema di protocollo informatico;
   h) supporti di memorizzazione. Per l'archiviazione ottica dei documenti devono essere utilizzati supporti di memorizzazione digitale che consentano la registrazione mediante la tecnologia laser, quali WORM, CD-R e DVD-R;
   i) tenuta del registro giornale degli affari. Il titolare della licenza deve:
    1) adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza fisica e logica del sistema preposto al processo di conservazione digitale e delle copie di sicurezza;
    2) verificare periodicamente, con cadenza non superiore a un anno, l'effettiva leggibilità dei documenti conservati provvedendo, se necessario, al riversamento diretto o sostitutivo del contenuto dei supporti;
   l) tempi di conservazione. Il registro giornale degli affari deve essere conservato per cinque anni decorrenti dalla data di inserimento dell'informazione, al fine di consentire i controlli della pubblica autorità;
   m) luogo di conservazione. Il registro giornale degli affari deve essere tenuto presso la sede principale dell'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti indicata nel progetto organizzativo, redatto dal soggetto richiedente la licenza, al momento della richiesta dell'autorizzazione, ovvero comunicata successivamente a seguito di modifica della sede regolarmente iscritta nel registro delle imprese, al fine dei controlli della pubblica autorità.

  21. L'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti deve tenere permanentemente affissa nei propri locali, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attende, con la tariffa delle relative mercedi. Tale obbligo può essere assolto anche mediante l'esibizione o la comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.
  22. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i commi quinto e sesto dell'articolo 115 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le altre disposizioni del medesimo testo unico e del relativo regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, incompatibili con quanto disposto dalla presente legge, sono abrogati.