Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: «nel cui capitale non figurino privati» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di forme di partecipazione, in ogni caso non superiori al 20 per cento del capitale sociale, che non comportano controllo o potere di veto e che non possono esercitare un'influenza determinante sulla persona giuridica partecipata».