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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.061.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
12.061.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche al codice della strada)

  1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 1-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni non trovano applicazione ai conducenti residenti da almeno un anno nelle province o compartimenti più vicini degli Stati esteri confinanti e neppure ai conducenti di veicoli intestati a parenti in linea retta o collaterale sino al secondo grado di residenti da almeno un anno nelle province o compartimenti più vicini degli Stati esteri confinanti, limitatamente alle targhe estere rilasciate dalla motorizzazione/ente corrispondente della più prossima provincia o compartimento estero confinante oppure a carte di circolazione che attestino la residenza degli intestatari nelle province o compartimenti di Stati esteri confinanti. La medesima esenzione si applica anche ai Principati di Monaco e San Marino.».