Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Contributi alle fusioni di comuni)
1. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
«1-ter. Per l'anno 2019 il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è incrementato di 31.631.951,25 milioni di euro».
Conseguentemente, il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, è ridotto di pari importo.