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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.05.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1913

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2019  [ apri ]
12.05.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di cittadinanza)

  1. L'articolo 9.1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito con il seguente:
  «9.1. La cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 4, 5 e 9 è concessa solo qualora l'interessato:
   a) conosca e i principi e gli elementi essenziale della Costituzione;
   b) conosca gli elementi essenziali di storia e geografia dell'Italia;
   c) abbia una conoscenza della lingua italiana, ovvero di lingua minoritaria riconosciuta nel territorio italiano di residenza non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER);
   d) dichiari di voler fare dell'Italia la sua Patria e ne riconosca la bandiera, lo stemma e l'inno».

  2. Entro tre mesi della data di entrata in vigore del presente articolo il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua, con proprio decreto, le modalità di accertamento dei requisiti di cui al comma 1.
  3. Sono esentate dagli adempimenti di cui al presente articolo le persone di età inferiore ai quattordici anni, e quelle incapaci di soddisfare ad essi in ragione di grave e accertata condizione di disabilità.